Se si desidera mettere all’asta a titolo professionale beni mobili, immobili o diritti altrui, è necessaria l’autorizzazione dell’autorità competente. L'autorizzazione può essere subordinata (anche a posteriori) a determinate condizioni, nella misura in cui ciò sia necessario per la tutela della collettività, dei committenti o degli offerenti.
Non sussiste alcun obbligo di autorizzazione per:
- le vendite effettuate, in conformità alle disposizioni di legge, da agenti di borsa o da agenti commerciali pubblicamente autorizzati a tal fine,
- aste effettuate da autorità o da funzionari, oppure
- aste alle quali sono ammesse come offerenti solo le persone che intendono acquistare all’asta beni del tipo offerto per la propria attività commerciale.
Esiste un diritto legale al rilascio dell’autorizzazione richiesta, purché non sussista alcun motivo di diniego ai sensi dell’art. 34b, comma 4, n. 1 o n. 2 del GewO (inaffidabilità o situazione patrimoniale disordinata).
L’autorizzazione può essere concessa a persone fisiche e giuridiche. Nel caso di società di persone prive di personalità giuridica (ad es. OHG, KG), è necessaria un’autorizzazione per ciascun socio amministratore; ciò vale anche per i soci accomandanti, purché dispongano di poteri di gestione e siano quindi da considerarsi titolari di attività commerciale. Nel caso delle persone giuridiche (ad es. GmbH, AG), l’autorizzazione viene rilasciata alla persona giuridica stessa. Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, occorre fare riferimento, in linea di principio, alle persone autorizzate a rappresentare la società, le quali devono tutte soddisfare i requisiti previsti.
L’autorizzazione è personale, ovvero non è possibile trasferire un’autorizzazione intestata a proprio nome a un’altra persona, né un’altra persona può trasferire a voi un’autorizzazione intestata a proprio nome.
rem Esiste un consumo (beni di consumo).
Affinché vi possa essere concessa l'autorizzazione, dovete
-
essere una persona affidabile,
- disporre di una situazione finanziaria stabile.
Una volta presentata la domanda e una volta che tutta la documentazione sarà completa, l’ufficio competente verificherà se soddisfi tutti i requisiti.
Se soddisfi tutti i requisiti, ti verrà concessa l’autorizzazione.
Potrà iniziare l’attività solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione. Contemporaneamente all’inizio dell’attività, l’impresa deve essere dichiarata, ai sensi dell’articolo 14 del GewO, presso l’autorità competente per le dichiarazioni di attività commerciale.
È vietato al banditore
1. fare offerte per proprio conto, direttamente o tramite terzi, durante le proprie aste o acquistare beni affidatigli per la vendita all’asta,
2. consentire a familiari o dipendenti di fare offerte alle sue aste o di acquistare beni affidatigli,
3. fare offerte per conto di altri nelle proprie aste o acquistare beni affidatigli, a meno che non sia presente un'offerta scritta da parte dell'altro,
4. mettere all'asta beni mobili facenti parte dell'assortimento di merci che gestisce nella sua attività commerciale, nella misura in cui ciò non sia consuetudine,
5. mettere all’asta beni sui quali detiene un diritto di pegno o che rientrano nella gamma di merci offerte in vendita in punti vendita aperti e che sono inutilizzati o il cui uso previsto consiste nel loro consumo.
Le violazioni di questi divieti sono punite come illeciti amministrativi. Inoltre, tali violazioni possono anche comportare la revoca dell'autorizzazione all'asta, qualora da esse si possa dedurre la perdita di affidabilità del banditore.
I dettaglianti e i produttori di merci non possono, in linea di principio, mettere all'asta le loro merci al consumatore finale.
Chiunque metta all'asta beni mobili, terreni o diritti altrui senza la necessaria autorizzazione o violi un provvedimento esecutivo commette un illecito amministrativo e può essere punito con una sanzione pecuniaria.
Ricorso (a seconda della legislazione regionale, il ricorso potrebbe essere escluso), ricorso al tribunale amministrativo
L'autorizzazione deve essere concessa prima dell'inizio dell'attività; è pertanto necessario presentare la domanda con sufficiente anticipo (alcune settimane prima della data prevista per l'inizio dell'attività).
Se avete presentato domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di banditore d’asta, l’autorizzazione si considera concessa qualora l’autorità competente non abbia preso una decisione in merito alla vostra domanda entro un termine di tre mesi dal ricevimento della documentazione completa (§ 6a, comma 1, del Codice del Commercio [GewO]).
È necessario comunicare contemporaneamente l’inizio dell’attività all’autorità competente per le dichiarazioni di attività commerciale.
Se la documentazione è completa, la richiesta verrà evasa tempestivamente.