È possibile ricongiungersi con il proprio figlio minorenne, non sposato e di nazionalità tedesca se si proviene da uno Stato al di fuori dell’UE o del SEE, si detiene l’affidamento del minore tedesco e si intende esercitarlo.
La cura della persona comprende il diritto e, al contempo, il dovere di accudire, educare e sorvegliare il minore, nonché di determinarne il luogo di residenza. È considerato minorenne chi non ha ancora compiuto il 18° anno di età. È considerato celibe/nubile chi non è sposato e non lo è mai stato; non è considerato celibe/nubile nemmeno chi vive in un’unione registrata
Se ricorrono questi presupposti, le verrà rilasciato il permesso di soggiorno.
Potete ricongiungervi con vostro figlio anche se non avete l’affidamento. Il presupposto è che viviate già in una comunità di vita familiare con vostro figlio in Germania. Si presume l’esistenza di una convivenza familiare quando i familiari mantengono contatti regolari tra loro che vanno oltre le semplici visite. Se sussistono i requisiti, l’autorità decide a sua discrezione in merito al rilascio del permesso di soggiorno.
In determinati casi, l’Ufficio Stranieri può obbligarvi a frequentare un corso di integrazione. Ciò verrà poi annotato sul vostro permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno è un titolo di soggiorno a tempo determinato e viene rilasciato per un periodo minimo di un anno.
- È in possesso di un passaporto o di un documento sostitutivo del passaporto riconosciuto e valido e, qualora necessario per l’ingresso nel Paese, di un visto adeguato allo scopo.
- Suo figlio è minorenne, non è sposato e possiede la cittadinanza tedesca.
- Lei detiene l’affidamento del figlio e intende esercitarlo oppure, in qualità di genitore non affidatario, convive già con il figlio in Germania in un contesto familiare.
- Non sussiste alcun motivo di espulsione a vostro carico.
Il suo soggiorno non mette a rischio né pregiudica gli interessi della Repubblica Federale di Germania.
La procedura si svolge come segue:
- A seconda dell’Ufficio Stranieri e della richiesta, potrebbe essere possibile presentare la domanda online. Verificate se il vostro Ufficio Stranieri offre la possibilità di presentare la domanda di permesso di soggiorno in formato elettronico.
- Se la presentazione della domanda è possibile solo di persona, fissate un appuntamento con l’Ufficio Stranieri. Durante l’appuntamento verrà presa in carico la vostra domanda e verranno verificati i vostri documenti giustificativi (portateli con voi all’appuntamento). Per il rilascio di un titolo di soggiorno elettronico (eAT) vi verranno rilevate le impronte digitali.
- In caso di presentazione della domanda online, l’Ufficio Stranieri vi contatterà dopo aver ricevuto la vostra domanda per fissare, se necessario, un appuntamento presso l’Ufficio Stranieri. Durante l’appuntamento verranno verificati i documenti giustificativi (da portare con sé all’appuntamento) e verranno rilevate le impronte digitali per il rilascio dell’eAT.
- Se la sua domanda viene accolta, l’Ufficio Stranieri provvederà al rilascio dell’eAT.
- Dopo circa sei-otto settimane potrete ritirare l’eAT presso l’Ufficio Stranieri.
L’eAT deve essere ritirato di persona.
§ 28 comma 1 frase 1 numero 3 e frase 4 della legge sul soggiorno
È possibile presentare ricorso contro una decisione dell'Ufficio stranieri entro un mese dalla notifica della decisione presso l'autorità indicata nella decisione stessa. Il ricorso può essere presentato per iscritto, in forma elettronica e per verbale.
Se l'Ufficio stranieri non accoglie il ricorso, è possibile presentare ricorso dinanzi al tribunale indicato nella decisione di ricorso.
circa da sei a otto settimane.
L'ufficio stranieri competente per il luogo di residenza del richiedente.