Se soggiornate in Germania con un permesso di soggiorno provvisorio (Duldung), potete svolgere un’attività lavorativa solo se ciò è espressamente indicato nel vostro permesso di soggiorno provvisorio (attestato di sospensione dell’espulsione). Se desidera lavorare, deve quindi richiedere un permesso di lavoro presso l’Ufficio Stranieri. Ciò vale anche per lo svolgimento di una formazione professionale in azienda o di un tirocinio.
Il permesso di lavoro può essere concesso se risiedete sul territorio federale da almeno tre mesi in regime di soggiorno autorizzato, tollerato o con un permesso di soggiorno provvisorio e avete trovato un datore di lavoro disposto ad assumervi.
Le persone tollerate che sono obbligate a risiedere in una struttura di accoglienza hanno accesso al mercato del lavoro solo dopo sei mesi.
Per l’esame della vostra domanda, l’Ufficio stranieri coinvolge di norma l’Agenzia federale per il lavoro, che verifica le condizioni di lavoro. Dopo un soggiorno ininterrotto in Germania di oltre quattro anni, non è più necessario coinvolgere l’Agenzia federale per il lavoro.
Se desiderate seguire una formazione professionale in azienda (formazione duale), è necessario richiedere individualmente il permesso di lavoro per il posto di formazione specifico. Le formazioni professionali scolastiche non sono soggette ad autorizzazione.
Il permesso di lavoro viene rilasciato al massimo per la durata dell’attuale permesso di soggiorno provvisorio. Se sussistono i requisiti, esso può essere prorogato in corrispondenza della proroga del permesso di soggiorno provvisorio.
L’esercizio di un’attività lavorativa è in linea di principio vietato se
- vi siete recati in Germania per ottenere prestazioni ai sensi della legge sulle prestazioni per i richiedenti asilo,
- la cessazione del soggiorno non possa essere eseguita per motivi a voi imputabili, oppure abbiate violato i vostri obblighi di collaborazione per l’eliminazione dell’ostacolo all’espulsione (ad esempio, collaborazione insufficiente nell’ottenimento del passaporto o di documenti di identità, falsificazione dell’identità o della cittadinanza),
- se la tolleranza è stata concessa con l’aggiunta «Tolleranza per persone con identità non accertata», oppure
proviene da un cosiddetto «paese di origine sicuro», ovvero da uno Stato membro dell’Unione Europea, dall’Albania, dalla Bosnia-Erzegovina, dal Ghana, dal Kosovo, dall’ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Macedonia del Nord), Montenegro, Senegal o Serbia e avete presentato una domanda di asilo dopo il 31 agosto 2015, che è stata respinta o ritirata, a meno che il ritiro non sia avvenuto a seguito di una consulenza presso l’Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati. Anche in assenza di una domanda di asilo, le persone provenienti da paesi di origine sicuri non possono ottenere un permesso di lavoro.